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NEWS 2024

Luglio 2024

Regolamento EU 1115/2023 per una Supply Chain priva di deforestazione

Il 9 giugno 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale EU il Regolamento EU 1115/2023.

Questo regolamento, noto anche come EUDR - EU Deforestation Regulation, riguarda l’immissione sul mercato dell'Unione Europea e l’esportazione di determinate materie prime e prodotti privi di deforestazione e degrado forestale. Esso abroga il precedente Regolamento EU 995/2010, conosciuto come Timber Regulation o EUTR.

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La situazione ad oggi

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  • Il nuovo sistema informatico, atto a ricevere le dichiarazioni da parte delle Imprese sui prodotti privi di deforestazione, è in corso di realizzazione e viene testato a livello prototipale

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  • La classificazione di rischio dei Paesi è da portare a termine, tra livello Alto, Standard e Basso

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  • Il Regolamento, pur nelle sue ben condivisibili finalità di contrasto alla degradazione ambientale e sociale in Supply Chain, comporta per le Imprese (ma anche per gli Stati EU) delle cospicue attività di valutazione e comunicazione con relativi aumenti di costo e di tempo da dedicare

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  • L’esattezza della geolocalizzazione dei siti di riferimento è ragionevolmente compresa tra il 90 e il 95% del misurato, in dipendenza dei sistemi utilizzati

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  • Il mercato offre diverse tecnologie di tracciamento per lo più realizzate per filiere semplici e corte ma nei casi di filiere lunghe e complesse risultano meno efficaci per motivi di interfaccia, differenze di procedure tra le aziende lungo la Supply Chain, qualità dei dati,...

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  • Dopo le contrarietà espresse sin dal 2023 da alcuni paesi sudamericani, gli USA hanno chiesto alla EU il 30 Maggio di rimandare a data da destinarsi l’applicazione della EUDR, asserendo che le loro imprese non siano pronte e che lo stesso Regolamento imponga costi sensibili. Secondo La Conceria - Gli USA chiedono di posporre la data di applicazione di EUDR 1115/2023, per l’Amministrazione Biden, il Regolamento limiterebbe il commercio di prodotti da paesi che valutabili come a basso rischio (quali gli USA)

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  • La stessa Austria, con il sostegno di altri paesi EU, tra cui Svezia, Italia, Polonia, Slovacchia, e il Commissario per l’Agricoltura, ha chiesto di posporre di 1 anno l’applicazione del nuovo Regolamento, citando la necessità di prepararsi da parte degli Stati a fronte di impegni di due diligence per le imprese superiori a quelli attesi per i paesi reputabili ma non ancora definiti a basso rischio. Come detto, gli Stati membri EU dovrebbero essere tutti classificati come a basso rischio, e non standard come riportato (temporaneamente?) sin dalla data di approvazione del Regolamento

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  • A livello EU, i settori della Concia e del Legno per Arredo hanno citato la necessità di fare chiarezza e di rendere più gestibili tali obblighi. Ad esempio per il settore conciario è da chiarire se la tracciabilità della provenienza della pelle bovina debba essere monitorata per singola pelle o per lotto di pelli (composto da 700 pelli circa): in caso di filiera lunga, è necessario coinvolgere tutta la Supply Chain così da risalire all’allevamento di nascita del bovino e questo richiede tempo – mezzi – risorse, nonostante le migliori imprese si siano già attivate sin dal 2023. Considerando che un bovino lungo la sua vita può essere trasferito anche per 10 volte in diverse fattorie, questo importante tracciamento è una bella sfida.

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Background

Contesto e obiettivi del Regolamento

Il Regolamento EUDR rappresenta un passo importante dell'UE per ridurre il proprio impatto globale sulla deforestazione, una delle principali cause del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità.

La deforestazione è spesso il risultato dell'espansione agricola per la produzione di materie prime come legno, cacao, soia, olio di palma, caffè e gomma, di cui l'UE è un grande consumatore, o di allevamenti bovini.

Il nuovo regolamento mira a:

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  • Abolire il consumo di prodotti che contribuiscono alla deforestazione e al degrado forestale

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  • Ridurre le emissioni di CO2 derivanti dalla produzione e consumo di tali prodotti, per almeno 32 milioni di tonnellate all'anno

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  • Contrastare l'espansione agricola e zootecnica, se causa di deforestazione.

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Applicazione e scadenze

Il Regolamento EUDR è stato emanato il 29 giugno 2023 e la sua applicazione è prevista a partire dal 30 dicembre 2024 per le grandi imprese e dal 30 giugno 2025 per le piccole e medie imprese. Fino a queste date, rimarrà valido il Reg. EU 995/2010.

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Cosa cambia con il nuovo Regolamento

Rispetto al Regolamento Timber del 2010, l'EUDR estende il campo di applicazione a nuove categorie merceologiche e introduce obblighi più stringenti di due diligence. In particolare:

  • Categorie Merceologiche - Oltre al legno, sono state incluse anche altre categorie quali pellami, cacao, caffè, olio di palma, gomma e soia, nonché i loro derivati

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  • Due Diligence - Gli operatori sono tenuti a raccogliere informazioni dettagliate sui prodotti immessi o esportati, incluse le coordinate geografiche delle aree di produzione, e assicurare che non provengano da zone soggette a deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020

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  • Dichiarazione di Due Diligence - La dichiarazione dovrà essere presentata elettronicamente alle autorità competenti, che rilasceranno un codice di tracciabilità necessario per l'importazione e l'esportazione dei prodotti regolamentati.

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Obblighi per gli Operatori

Gli operatori sono tenuti a:

  • Implementare un sistema di due diligence aziendale per valutare e mitigare i rischi nella propria filiera

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  • Presentare la dichiarazione di due diligence attraverso il sistema informativo in via di sviluppo dalla Commissione Europea

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  • Conservare la documentazione relativa alla due diligence per almeno cinque anni e metterla a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

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  • Rivedere e aggiornare annualmente il proprio sistema di due diligence e documentare tali aggiornamenti.

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Controlli e sanzioni

Le autorità competenti degli Stati membri dell'UE effettueranno controlli basati sulla tipologia di rischio, con una frequenza annuale minima stabilita dal regolamento. Le pesanti sanzioni per le non-conformità potranno includere multe fino a un valore del 4% del fatturato annuo dell'azienda e la confisca delle merci irregolari.

 

Certificazioni e Licenze

A differenza del Regolamento Timber, l'EUDR non esonera automaticamente i prodotti muniti di licenza FLEGT o regolamentati dalla CITES dall'obbligo di due diligence. Sembrerebbe che anche i sistemi di certificazione di parte terza, come ad esempio FSC o PEFC, non sostituiscano la responsabilità dell'operatore di eseguire la due diligence.

 

Come Proserpina può supportare le Imprese nella conformità all’EUDR 1115/2023

Proserpina Business Service Srl – Società Benefit ha analizzato sin dal 2023 la direttiva per supportare le società Clienti nella predisposizione di procedure, iniziative e sistemi di tracciamento – geolocalizzazione per le catene di fornitura identificate all’interno della direttiva stessa (cacao, olio di palma, pellame, etc.).

In allineamento con l’obiettivo di contrastare la deforestazione tramite l’import ed export di prodotti privi della stessa, abbiamo già operato per analizzare e confrontare:

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  • lo schema di funzionamento, i punti aperti e le criticità del Regolamento

  • 60+ soluzioni e framework tecnologici

  • 20+ progetti e certificazioni

  • Il livello di tracciabilità e lo status in alcuni concorrenti di una multinazionale ns. Cliente

  • 100+ norme attinenti, anche a grandi linee, al tracciamento dei prodotti già esistenti

  • Le modalità di due-diligence per prodotti da paesi a basso, standard e alto rischio, le attività e i costi connessi.

 

Al di là della necessaria conformità al Regolamento e dello scatenarsi di proposte di tecnologie di tracciamento meglio applicabili per Supply Chain corte e semplici, la soluzione sensata per organizzarsi in modo competitivo e rispondere al Regolamento va tarata sul settore di attività, sul tipo di prodotto realizzato e sulla complessità e lunghezza di filiera. Certo, sembra banale ma preferiamo comunicare condividere la nostra expertise con i nostri Clienti per aiutarli ad affrontare tale problematica.

Tenendo conto che vi sono ancora molti punti da chiarire formalmente, in quanto le stesse risposte contenute nelle FAQ del Regolamento sono state fornite come opinioni, e non come vincoli legali.​

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